Capo II
Art. 5
In vigore dal 9 ago 2002
1. In relazione alla riconosciuta difficoltà di imprimere il prescritto marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo, senza danni, sulle casse da orologio in metallo prezioso, successivamente al montaggio di queste o all'introduzione in esse delle relative macchine, è consentito che le casse da orologio allo stato grezzo siano importate, in temporanea, in territorio nazionale da Paesi che non sono membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, per l'apposizione del prescritto marchio di identificazione dell'importatore.
2. La stessa facoltà è accordata all'importatore di oggetti in metalli preziosi totalmente smaltati, o recanti pietre preziose o comunque aventi caratteristiche di fragilità tali da impedirne la marchiatura, responsabile della commercializzazione in Italia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-5