Capo II

Art. 4

In vigore dal 9 ago 2002
1. Gli oggetti in metalli preziosi aventi un titolo effettivo compreso tra due titoli legali rispettivamente ammessi, sono marchiati con il titolo legale inferiore. 2. È ammesso che i lavori in metalli preziosi portino impresso, il titolo effettivo, quando questo risulta superiore ai massimi titoli legali rispettivamente consentiti, e cioè di 950/1000 per il platino e il palladio, di 750/1000 per l'oro e di 925/1000 per l'argento. 3. Le materie prime possono essere prodotte a qualsiasi titolo, ma devono recare impressa l'indicazione del loro titolo reale. 4. Il marchio d'identificazione e l'indicazione del titolo sono impressi sulle materie prime e sugli oggetti in metallo prezioso prima di essere posti in commercio. 5. Le materie prime e gli oggetti di metalli preziosi si intendono pronti per la vendita, ad eccezione dell'ipotesi prevista all', comma 1, quando recano impresso il titolo ed il marchio di identificazione ed hanno ultimato il ciclo produttivo o, comunque, quando lasciano la sede del fabbricante, importatore o commerciante di materie prime, per essere consegnati all'acquirente. 6. Chiunque vende al dettaglio oggetti di metalli preziosi espone un cartello indicante, in cifre, in maniera chiara e ben visibile, i relativi titoli di cui ai commi da 1 a 5. 7. La tabella di comparazione di cui all', comma 4, del decreto riporta le informazioni esplicative secondo lo schema riportato all'allegato I.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;150#art-4

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