Capo IV
Art. 209
(R) Ufficio competente per le spese di mantenimento
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Ufficio competente per le spese di mantenimento)
1. Per le spese di mantenimento l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso l'ultimo istituto nel quale il condannato è stato ristretto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-209