Capo II

Art. 214

(R) Trasmissione di notizie

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Trasmissione di notizie) 1. Dopo l'iscrizione a ruolo, l'ufficio comunica di volta in volta al concessionario e alla competente ragioneria provinciale dello Stato le sopravvenute cause di sospensione o di estinzione della riscossione, anche ai fini del discarico automatico.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-214

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