Titolo II

Art. 212

(R) Invito al pagamento

In vigore dal 4 lug 2009
(R) (Invito al pagamento) 1. Passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo..., l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. 2. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo,..., l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell' e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. 3. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-212

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