Capo II

Art. 213

(R) Iscrizione a ruolo

In vigore dal 1 gen 2008
(R) (Iscrizione a ruolo) 1. L'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.

Note all'articolo

  • La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma 372) che "Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 367, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-213

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