Capo III

Art. 207

(R) Recupero delle spese

In vigore dal 1 lug 2002
(R) (Recupero delle spese) 1. Le spese processuali nei casi di ammissione al patrocinio a spese dello Stato sono recuperate secondo le disposizioni della parte III del presente testo unico.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-207

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