Parte VIICapo I

Art. 202

(L) Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali

In vigore dal 1 lug 2002
(L) (Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali) 1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-202

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