Capo II
Art. 206
(R) Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare
In vigore dal 1 lug 2002
(R)
(Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare)
1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-05-30;115#art-206