Art. 11
Personale degli uffici di diretta collaborazione
In vigore dal 6 giu 2002
1. Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione è assegnato nei limiti di seguito stabiliti.
All'Ufficio di Gabinetto sono assegnate fino al massimo di 150 unità, all'Ufficio Stampa e Comunicazione sono assegnate fino al massimo di 40 unità, alla Segreteria, alla Segreteria particolare e alla Segreteria tecnica del Ministro sono assegnate complessivamente fino al massimo di 45 unità.
All'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono assegnate fino al massimo di 85 unità di personale. Al Servizio di controllo interno è assegnato un contingente costituito fino al massimo di 20 unità di personale. A ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato sono assegnate fino al massimo di 8 unità di personale. Le posizioni dei Capi e dei Segretari particolari delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato si intendono aggiuntive rispetto al contingente di 8 unità sopra indicato.
2. All'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro, alla Segreteria tecnica del Ministro e alle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, possono essere addetti, nel limite del trenta per cento del personale complessivamente ad essi assegnato, ivi comprese per le Segreterie dei Sottosegretari le posizioni di vertice, dipendenti di amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Gli incarichi, compresi quelli degli assistenti di cui agli , sono conferiti per la durata massima del mandato governativo.
3. Gli incarichi di Capo e Vice Capo di Gabinetto, Direttore e Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari sono conferiti ai funzionari di cui all', comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, secondo le procedure ivi previste.
4. Per l'individuazione dei posti di funzione della carriera prefettizia e per il conferimento dei relativi incarichi si fa riferimento alle procedure e modalità stabilite negli del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, nel limite di 38 unità complessive per l'Ufficio di Gabinetto, l'Ufficio Stampa e Comunicazione, la Segreteria del Ministro, la Segreteria particolare del Ministro e la Segreteria tecnica del Ministro; di 33 unità per l'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari; di 4 unità per il contingente posto a disposizione del Servizio di controllo interno; di una unità per ciascuna Segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre all'incarico di Capo della Segreteria.
5. All'Ufficio di Gabinetto, all'Ufficio Stampa e Comunicazione, alla Segreteria del Ministro, alla Segreteria particolare del Ministro e alla Segreteria tecnica del Ministro possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite complessivo di due unità.
6. Al contingente di personale posto a disposizione del Servizio di controllo interno possono essere assegnati dirigenti di seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati nel limite di due unità.
7. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione si provvede nell'ambito degli Uffici stessi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-11