Art. 6

Ufficio Stampa e Comunicazione

In vigore dal 6 giu 2002
1. Le attività di informazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, in conformità di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, che cura, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestività delle informazioni da fornire nelle materie di interesse dell'Amministrazione. Cura altresì il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera. Il Ministro può essere coadiuvato da un portavoce, scelto anche fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione. 2. Le attività di comunicazione sono svolte da un'apposita area dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, di cui al comma 1, che, sulla base delle direttive impartite dal Ministro, elabora il Piano di comunicazione del Ministero, favorendo a tal fine, l'organizzazione di appositi uffici di comunicazione a livello centrale ovvero presso gli Uffici periferici dell'amministrazione. 3. Il Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, alle dirette dipendenze del Ministro, può essere scelto sulla base di un rapporto fiduciario, anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-6

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Ufficio Stampa e Comunicazione (Art. 6 Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'interno.) — Testo vigente | Portale Normativo