Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
In vigore dal 6 giu 2002
1. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di segreterie, che operano alle loro dirette dipendenze.
2. I Sottosegretari di Stato possono avvalersi di un Capo della Segreteria, scelto tra funzionari della carriera prefettizia e di un Segretario particolare scelto anche tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario di diretta collaborazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-10