Art. 10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-10
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
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I Sottosegretari di Stato hanno la facolta di istituire e avvalersi di proprie segreterie che lavorano alle loro dirette dipendenze. Per il funzionamento di questa struttura, possono nominare un Capo della Segreteria, che deve essere obbligatoriamente individuato tra i funzionari della carriera prefettizia. Inoltre, possono nominare un Segretario particolare, che puo essere scelto anche al di fuori della pubblica amministrazione. Entrambi gli incarichi si fondano su un rapporto di fiducia e di diretta collaborazione.
La norma disciplina l'organizzazione e la composizione delle segreterie a supporto dell'attivita dei Sottosegretari di Stato del Ministero dell'interno. La finalita e garantire una struttura di diretta collaborazione e supporto fiduciario nell'esercizio delle loro funzioni.
La disposizione si applica ai Sottosegretari di Stato del Ministero dell'interno, ai funzionari della carriera prefettizia e ai soggetti (anche esterni alla PA) chiamati a svolgere l'incarico di Capo della Segreteria o Segretario particolare.
Un Sottosegretario di Stato dell'interno decide di costituire la propria segreteria di supporto. Per il ruolo di Capo della Segreteria nomina un viceprefetto appartenente alla carriera prefettizia, mentre come Segretario particolare sceglie un professionista di sua fiducia proveniente dal settore privato.
Scheda esplicativa redatta a partire dal testo della norma. Non sostituisce una consulenza legale; per gli effetti fa fede il testo ufficiale.