Art. 12
Consiglieri del Ministro
In vigore dal 6 giu 2002
1. Il Ministro può avvalersi di Consiglieri scelti fra persone dotate di elevata professionalità nelle materie di competenza del Ministero nel numero massimo di sei, fra cui un Consigliere diplomatico. Nell'ambito dello stesso contingente, il Ministro può nominare un Consigliere per la programmazione strategica e un Consigliere per le politiche della formazione.
2. Il Consigliere diplomatico coadiuva il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario.
3. Il Consigliere per la programmazione strategica coadiuva il Ministro ai fini dell'attività di valutazione e controllo strategico per la definizione degli indirizzi e dei programmi di carattere politico-amministrativo. A tal fine opera in raccordo con l'Ufficio di Gabinetto e con il Servizio di controllo interno, il quale fornisce una collaborazione tecnica sia nell'attività di valutazione e controllo che nella verifica dell'effettiva attuazione delle scelte operate.
4. Il Consigliere per le politiche della formazione coadiuva il Ministro ai fini dell'adozione di una strategia unitaria per la promozione e lo sviluppo delle attività di formazione del personale dei diversi ruoli del Ministero dell'interno, formula proposte per la modernizzazione e il miglioramento della qualità dei servizi di formazione, nonché per la realizzazione di piani comuni di supporto alla programmazione delle attività didattiche finalizzate al miglioramento della cultura professionale e manageriale del personale, anche tramite scambi culturali e professionali con altre Amministrazioni, università ed istituzioni accademiche a livello nazionale e internazionale.
5. Il Consigliere diplomatico è nominato dal Ministro, sentito il Ministro degli affari esteri, fra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica.
6. Il Consigliere per la programmazione strategica e il Consigliere per le politiche della formazione sono nominati fra Prefetti, dirigenti di prima fascia o esperti di particolare e comprovata qualificazione. Qualora la scelta ricada sui Prefetti, questi ultimi sono posti a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.
7. Ai Consiglieri del Ministro si applicano, per quanto attiene l'assegnazione, la costituzione del rapporto di lavoro, ove esterni alle pubbliche amministrazioni, nonché la durata dell'incarico, le disposizioni dell' relative al personale esterno.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-12