Art. 13
Trattamento economico
In vigore dal 6 giu 2002
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta una retribuzione di posizione, di seguito indicata: a) per il Capo di Gabinetto e per il Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari, pari ai Capi dei Dipartimenti del Ministero;
b) per i Vice Capi di Gabinetto, per il Vice Direttore dell'Ufficio affari legislativi e relazioni parlamentari pari ai Vice Capi dei Dipartimenti del Ministero. Al Capo della Segreteria del Ministro, al Capo della Segreteria particolare del Ministro e al Capo della Segreteria tecnica del Ministro, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, ed un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, maggiorato del 30 per cento; ai Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, se nominati tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, spetta una voce retributiva di importo pari al trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno, esclusa la retribuzione di posizione e di risultato, e un emolumento accessorio di importo pari alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia in servizio presso il Ministero dell'interno; al Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione, qualora nominato tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione, è corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo. Al Portavoce del Ministro, se nominato, spetta l'indennità prevista dall', comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150. Per i dipendenti pubblici incaricati delle funzioni di Capo della Segreteria del Ministro, Capo della Segreteria particolare del Ministro, Capo della Segreteria tecnica del Ministro, e Segretario particolare del Sottosegretario di Stato, nonché Capo dell'Ufficio Stampa e Comunicazione e Portavoce del Ministro, tale trattamento, se più favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai titolari delle predette funzioni, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto il solo emolumento accessorio.
2. Al Consigliere diplomatico spetta il trattamento economico determinato dall'ordinamento della carriera diplomatica; al Consigliere per la programmazione strategica e al Consigliere per le politiche della formazione, se nominati fra soggetti esterni alla pubblica amministrazione spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di prima fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno. Agli altri Consiglieri spetta una retribuzione di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno e un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo unico in servizio presso il Ministero dell'interno.
3. Ai Prefetti, di cui al presente regolamento, collocati a disposizione ai sensi dell'articolo 237 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come richiamato dall'articolo 24 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, spetta una retribuzione di posizione pari a quella dei Direttori centrali del Ministero. Al personale della carriera prefettizia, in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro, compete la retribuzione di posizione risultante dal procedimento negoziale, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, sulla base delle preminenti posizioni funzionali ricoperte e dei conseguenti livelli di responsabilità e di rilevanza degli incarichi assegnati.
4. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati preposto ad una ripartizione dirigenziale compete una retribuzione di posizione equivalente alla misura massima in godimento ai dirigenti di seconda fascia nell'ambito del Ministero. Al personale appartenente alla seconda fascia del ruolo unico dei dirigenti contrattualizzati non preposto ad una ripartizione dirigenziale spetta una retribuzione di posizione non superiore all'importo spettante al pari qualifica preposto a ripartizione dirigenziale, da graduarsi in relazione agli incarichi ricoperti, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
5. Al personale disciplinato dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Ministeri assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6. Al personale con contratto a tempo determinato, a quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, agli esperti nonché agli assistenti del Ministro compete un trattamento economico determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico.
7. Il trattamento economico accessorio previsto dai commi 1 e 2 è determinato con le modalità di cui all', comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-13