Art. 14
Invarianza degli oneri
In vigore dal 6 giu 2002
1. L'attuazione delle disposizioni del presente regolamento non può comportare, in ogni caso, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi delle Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 marzo 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Scajola, Ministro dell'interno
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro del-l'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2002 Ministeri istituzionali, registro n. 5, foglio n. 55
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2002-03-21;98#art-14