Art. 6
Iscrizione negli elenchi
In vigore dal 20 feb 2002
1. L'I.N.P.S., effettuate le opportune verifiche, dispone anche d'ufficio l'iscrizione, la variazione o la cancellazione dagli elenchi, e ne dà tempestiva comunicazione agli interessati. Sulla base dei dati dichiarati provvede alla classificazione delle aziende ed alle rettifiche che dovessero risultare necessarie, dandone tempestiva comunicazione agli interessati.
2. L'I.N.P.S. determina, ai sensi dell', comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento.
3. La domanda di iscrizione, variazione o cancellazione si intende accolta qualora l'I.N.P.S. non comunichi all'interessato il proprio diniego entro novanta giorni dal ricevimento della domanda.
4. Il termine si interrompe una sola volta qualora l'I.N.P.S. richieda all'interessato ulteriori elementi indispensabili alla definizione delle domande e non acquisibili d'ufficio e riprende a decorrere dal ricevimento delle informazioni necessarie.
5. Continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-6