Art. 8
Abrogazioni
In vigore dal 20 feb 2002
1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) articolo 12 della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
b) articolo 14 della legge 2 agosto 1990, n. 233, commi 2, 3, 4 e 5;
c) articolo 15 della legge 2 agosto 1990, n. 233.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 dicembre 2001
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Marzano, Ministro delle attività produttive
La Loggia, Ministro per gli affari regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 25 gennaio 2002
Ministeri istituzionali, registro n. 1, foglio n. 194
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-8