Art. 3

Termini e modalità per la presentazione delle domande

In vigore dal 20 feb 2002
1. La domanda è presentata: a) in caso di prima iscrizione, entro novanta giorni dall'inizio dell'attività; b) in caso di cancellazione, entro novanta giorni dalla cessazione dell'attività; c) in caso di variazioni nella composizione del nucleo familiare, nella superficie, nelle colture e nel reddito agrario dei terreni condotti, significative ai fini della classificazione aziendale, entro novanta giorni dalla intervenuta variazione. 2. La domanda può essere presentata presso qualsiasi sede dell'I.N.P.S., ovvero inviata per posta o tramite fax o per la via telematica eventualmente resa disponibile. La domanda può essere presentata inoltre agli sportelli polifunzionali, di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, presso le sedi dell'I.N.A.I.L., presso le sedi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso le sedi delle commissioni provinciali per l'artigianato e presso gli uffici della Agenzia delle entrate, quando previsto dalla convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, può essere presentata, inoltre, presso gli uffici comunali collegati al servizio di scambio telematico di dati secondo le modalità disciplinate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 1994, n. 148. 3. La domanda può essere presentata anche tramite gli istituti di patronato di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152, nonché tramite i soggetti eventualmente abilitati dall'I.N.P.S. 4. La domanda si perfeziona ad ogni effetto con la presentazione o con l'invio agli enti indicati ai commi 2 e 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-3

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Termini e modalità per la presentazione delle domande (Art. 3 Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri ai fini previdenziali.) — Testo vigente | Portale Normativo