Art. 1
Ambito di applicazione
In vigore dal 20 feb 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Visto l', comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53;
Visti gli della legge 9 gennaio 1963, n. 9;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412;
Visti gli , comma 2, 3, comma 1 e 15, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994;
Visto l', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001;
Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente regolamento:
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Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli della legge 9 gennaio 1963, n. 9:
a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963;
b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell' della legge 2 agosto 1990, n. 233;
c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-1