Art. 1

Ambito di applicazione

In vigore dal 20 feb 2002
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni; Visto l', comma 1, della legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 53; Visti gli della legge 9 gennaio 1963, n. 9; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto l'articolo 14, comma 4, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; Visti gli , comma 2, 3, comma 1 e 15, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 maggio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 27 giugno 1994; Visto l', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Vista la legge 30 marzo 2001, n. 152; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 aprile 2001; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all' del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 24 maggio 2001; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 2 luglio 2001; Acquisiti i pareri resi dalla XI commissione della Camera dei deputati in data 27 settembre 2001 e dalla 11a commissione del Senato della Repubblica in data 26 settembre 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 novembre 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro per gli affari regionali e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente regolamento: . Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento disciplina ai fini previdenziali, secondo quanto previsto dagli della legge 9 gennaio 1963, n. 9: a) il procedimento di iscrizione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri e degli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, nonché degli imprenditori agricoli a titolo principale, negli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963; b) il procedimento di variazione della classificazione aziendale ai fini della determinazione della misura dei contributi previdenziali, ai sensi dell' della legge 2 agosto 1990, n. 233; c) il procedimento di cancellazione dagli elenchi istituiti dall'articolo 11 della legge n. 9 del 1963.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo