Art. 5
Iscrizione tramite il registro delle imprese
In vigore dal 20 feb 2002
1. Qualora l'interessato richieda l'iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese prevista dall', comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1999, n. 558, l'ufficio del registro delle imprese contestualmente accetta anche la domanda presentata ai sensi dell' e la trasmette, anche telematicamente, all'I.N.P.S. ai fini dell'iscrizione agli elenchi previdenziali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-5