Art. 7

Vigilanza

In vigore dal 20 feb 2002
1. In ogni momento l'I.N.P.S. effettua i controlli ritenuti necessari sia ai fini contributivi, sia ai fini della classificazione delle aziende, tramite il proprio servizio ispettivo, ovvero anche segnalando situazioni di presunta irregolarità al servizio ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-07;476#art-7

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