Capo III

Art. 11

Rinnovo dell'autorizzazione

In vigore dal 26 mag 2012
1. Un'autorizzazione è rinnovata, su richiesta del suo titolare, previo versamento delle tariffe, purchè continuino ad essere rispettati i requisiti di cui all' del regolamento (CE) n. 1107/2009, nonché del regolamento (CE) n. 396/2005. 2. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009 il titolare dell'autorizzazione di cui all', entro tre mesi dal rinnovo dell'approvazione di una sostanza attiva, di un antidoto agronomico o di un sinergizzante contenuti nel prodotto fitosanitario, presenta domanda di rinnovo, redatta secondo la specifica modulistica elettronica predisposta per le differenti tipologie di istanza e contenente le informazioni di cui all' del regolamento (CE) n. 1107/2009. 3. Fatte salve le disposizioni transitorie di cui all'articolo 80 del regolamento (CE) n. 1107/2009, entro i termini di cui all' del regolamento (CE) n. 1107/2009, la Direzione generale, sentito l'istituto convenzionato di cui all', rinnova l'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni, di cui all' del regolamento (CE) n. 1107/2009, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere temporaneamente prorogata per il periodo necessario per procedere alla verifica.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-11

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