Capo IV
Art. 16
Autorizzazione di coadiuvanti uguali
In vigore dal 26 mag 2012
1. L'autorizzazione è rilasciata senza avvalersi dell'istituto convenzionato di cui all' per coadiuvanti uguali ad altri già autorizzati, purchè nel frattempo non siano intervenuti nuovi elementi di valutazione e fatto salvo quanto previsto in materia di protezione della riservatezza dei dati.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, deve sussistere uno dei seguenti requisiti:
a) il titolare dell'istanza coincida con il titolare dell'autorizzazione di riferimento;
b) il titolare dell'istanza dimostri un legittimo accordo con il titolare dell'autorizzazione di riferimento.
3. La Direzione generale rilascia l'autorizzazione per i prodotti di cui al comma 1, entro sessanta giorni dall'istanza.
4. Il termine di cui al comma 3 è sospeso in caso di incompletezza della documentazione presentata, fino alla data di regolarizzazione da parte del richiedente della documentazione stessa.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-16