Capo IV

Art. 17

Modifica dell'autorizzazione

In vigore dal 26 mag 2012
1. Ogni variazione della composizione o dei campi di impiego dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari necessita di apposita autorizzazione che è richiesta dall'impresa interessata con domanda corredata dai documenti illustrativi della variazione. 2. La Direzione generale, qualora non sia necessario acquisire ulteriore documentazione, decide sulla domanda secondo le modalità procedimentali ed i termini individuati nell'. 3. La Direzione generale modifica l'autorizzazione nei tempi e con le modalità previste nell', commi 4, 5 e 6, qualora si tratti delle modifiche indicate nel comma 2, lettera a), dell'. 4. Ogni variazione delle etichette e dei fogli illustrativi, ed ogni altra variazione degli ingredienti e delle indicazioni contenute nella domanda di registrazione, è comunicata alla Direzione generale e non può avere corso se non con provvedimento per la cui emanazione valgono le modalità e i termini procedimentali di cui al comma 2. 5. La modifica dell'autorizzazione è disposta entro trenta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda se le modifiche delle etichette e dei fogli illustrativi riguardano: a) la denominazione o il marchio del preparato o del titolare; b) il nome o la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione; c) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; d) le variazioni di peso o di volume o di tipo delle confezioni che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato; e) i materiali di confezionamento, nel rispetto delle norme vigenti; f) i cambiamenti formali dell'etichetta; g) l'indicazione o la variazione del distributore; h) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, disposte con provvedimento del Ministero in attuazione di norme comunitarie. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2012, N. 55. PERIODO SOPPRESSO DAL D.P.R. 28 FEBBRAIO 2012, N. 55. 5-bis. Le modifiche sono disposte conformemente alle modalità descritte all', comma 7, nei casi in cui la modifica dell'autorizzazione riguardi: a) il trasferimento dell'attività produttiva del preparato in altro stabilimento autorizzato; b) le variazioni di peso o di volume delle confezioni, con l'esclusione delle taglie eccezionali, che siano ininfluenti sulla stabilità e sulle modalità di uso del preparato autorizzato. A tale fine sono considerate ininfluenti le variazioni di peso e di volume, anche successive, che, complessivamente, non comportino il superamento di un valore pari al cento per cento del peso o del volume massimo riportato nella etichetta autorizzata all'atto dell'immissione in commercio; c) i cambiamenti formali dell'etichetta; d) l'indicazione o la variazione del distributore; e) l'adeguamento delle etichette a prescrizioni di carattere generale, in seguito all'aggiornamento al progresso tecnico e scientifico delle norme comunitarie in materia di classificazione e di etichettatura.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-17

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