Capo IV

Art. 18

Formalità del decreto di autorizzazione

In vigore dal 2 ago 2001
1. Il provvedimento di autorizzazione riporta: a) nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, e sede dell'impresa o la ragione o denominazione sociale e sede legale, se si tratta di società; b) la denominazione attribuita al coadiuvante di prodotti fitosanitari; c) la classificazione; d) l'indicazione dello stabilimento o degli stabilimenti di produzione e gli estremi della autorizzazione alla produzione; e) le eventuali indicazioni relative alle condizioni di impiego ed ogni altra indicazione che di volta in volta è ritenuta necessaria. 2. Fanno parte integrante del decreto di autorizzazione, come allegati, il fac-simile delle etichette ed, inoltre, dei fogli illustrativi che potranno accompagnare il prodotto. 3. Il provvedimento di autorizzazione è notificato all'interessato ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 4. La registrazione comporta, a favore del suo titolare, il diritto al commercio ed alla vendita.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-18

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