Capo II
Art. 8
Revoca dell'autorizzazione
In vigore dal 26 mag 2012
1. La Direzione generale, qualora accerti la sopravvenuta carenza delle condizioni in base alle quali è stata concessa l'autorizzazione alla produzione, anche alla luce di nuove conoscenze scientifiche, diffida il titolare dell'autorizzazione, indicando il termine per la regolarizzazione.
2. Decorso inutilmente tale termine, la Direzione generale emana, nei successivi trenta giorni, il decreto di revoca, che è notificato al titolare dell'autorizzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-8