Capo II
Art. 7
Modifica dell'autorizzazione
In vigore dal 26 mag 2012
1. È presentata istanza alla Direzione generale per ogni modifica delle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
2. La Direzione generale modifica l'autorizzazione alla produzione nel termine di trenta giorni dalla richiesta, se le modifiche riguardano la variazione nella nomina del direttore tecnico, ovvero il nome, la ragione sociale o la sede del titolare dell'autorizzazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-7