Capo VI

Art. 43

Abrogazioni

In vigore dal 26 mag 2012
1. Ai sensi dell', comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: a) il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255; b) , commi da 1 a 19, , commi 1, 2, 3 e 4, nonché i commi 5 e 5-bis dello stesso , nelle sole parti in cui fanno riferimento alla Commissione consultiva, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194. b)-bis. decreto del Ministro della salute in data 27 agosto 2004, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004, fatte salve le disposizioni riguardanti i sinergizzanti e gli antidoti agronomici. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 aprile 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Veronesi, Ministro della sanità Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Bordon, Ministro dell'ambiente Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Letta, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero Loiero, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 giugno 2001 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 3, foglio n. 106

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-43

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