Capo VI

Art. 41

Disposizioni per i soggetti pubblici

In vigore dal 2 ago 2001
1. Le domande di autorizzazione di cui agli possono essere presentate anche da soggetti pubblici operanti nel settore, nel caso in cui i prodotti fitosanitari ed i coadiuvanti di prodotti fitosanitari per i quali si chiede l'autorizzazione alla produzione, al confezionamento o all'immissione in commercio: a) siano a basso impatto ambientale; b) non presentino inoltre, per la limitatezza del loro utilizzo, un elevato interesse industriale e commerciale. 2. Nel solo caso di domande di autorizzazione alla produzione o al confezionamento di prodotti fitosanitari e di coadiuvanti di prodotti fitosanitari avanzate da soggetti pubblici si prescinde dai requisiti di cui alle lettere a), b), f) ed h) del comma 1 dell'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-41

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