Capo VI
Art. 37
Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione
In vigore dal 26 mag 2012
Sperimentazione dei Servizi fitosanitari regionali e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione
1. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 54 del regolamento (CE) 1107/2009, i Servizi fitosanitari regionali e gli enti pubblici di ricerca e sperimentazione possono richiedere al Ministero il riconoscimento al fine di condurre prove ed esperimenti con prodotti fitosanitari non autorizzati o per impieghi non autorizzati, esclusivamente allo scopo di predisporre linee tecniche di difesa integrata e non a fini autorizzativi, in attuazione di provvedimenti legislativi regionali, statali o comunitari recanti norme in materia di assistenza tecnica, valorizzazione delle produzioni agricole ed applicazione di programmi agro-ambientali.
2. In attuazione dell', paragrafo 3, della direttiva 91/414/CEE, il Ministero concede il riconoscimento ai Servizi fitosanitari regionali e agli enti pubblici di ricerca e sperimentazione che ne facciano richiesta, ai sensi del comma 1, con provvedimento da adottare di concerto con i Ministeri delle politiche agricole e forestali e dell'ambiente, nel quale sono stabilite le condizioni in cui le prove e gli esperimenti devono essere effettuati. I Servizi e gli enti riconosciuti di cui al presente comma, non sono assoggettati all'autorizzazione di cui all'articolo 54, comma 4, del regolamento (CE) n. 1107/2009.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-37