Capo VI

Art. 32

Verbale di prelevamento

In vigore dal 2 ago 2001
1. Il verbale di prelevamento, da compilarsi in esecuzione a quanto sopra prescritto, deve contenere: a) il numero d'ordine, per ciascun campione; b) le generalità e la qualifica del personale incaricato alla vigilanza e del detentore dei coadiuvanti di prodotti fitosanitari o del suo rappresentante; c) la data ed il luogo del prelevamento; d) l'indicazione del locale o della natura dell'esercizio in cui il coadiuvante di prodotti fitosanitari o il prodotto fitosanitario si trova o quella degli estremi atti ad identificare la partita posta in vendita cui si riferisce il verbale; e) le caratteristiche del prodotto fitosanitario o del coadiuvante e le indicazioni con le quali esso è posto in vendita o le diciture apposte sulle etichette, con particolare cenno al numero di registrazione ed all'integrità della confezione originale e, ove esiste, il numero di lotto di produzione; f) le modalità seguite nel prelevamento dei campioni; g) le eventuali osservazioni del prelevatore e le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante; h) la data di fornitura, ove risulti dalla documentazione in possesso del detentore, e lo stato di conservazione delle confezioni del coadiuvante di prodotti fitosanitari; i) il nome e cognome del titolare dell'impresa, se si tratta di persona fisica, ragione o denominazione sociale, se si tratta di società; j) le eventuali dichiarazioni del detentore o del suo rappresentante sulle aggiunte o manipolazioni subite dal coadiuvante di prodotti fitosanitari o dal prodotto fitosanitario dopo il ricevimento dello stesso; k) la dichiarazione che il detentore o il suo rappresentante ha trattenuto un campione ed una copia del verbale; l) la dichiarazione che il verbale è stato letto e sottoscritto dal detentore o da chi lo rappresenta oppure che lo stesso si è rifiutato di firmare; m) le firme del verbalizzante e del detentore del presidio o del prodotto fitosanitario o di chi lo rappresenta. 2. Il verbale deve essere redatto in quattro esemplari, due dei quali sono inviati al laboratorio che eseguirà gli accertamenti, un terzo esemplare viene rilasciato all'impresa produttrice o a chi la rappresenta, un quarto esemplare è trattenuto agli atti presso il servizio che ha disposto il prelievo.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-32

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