Capo VI
Art. 33
Esportazione di coadiuvanti di prodotti fitosanitari
In vigore dal 2 ago 2001
1. I coadiuvanti di prodotti fitosanitari destinati all'esportazione non sono soggetti a registrazione, ma la loro produzione deve comunque avvenire presso stabilimenti autorizzati, ai sensi del presente regolamento, a quel tipo di produzione. È fatto obbligo all'esportatore verso Stati diversi da quelli dell'Unione europea dei prodotti suindicati di dichiarare alla dogana la loro composizione quali-quantitativa.
2. I prodotti in transito non sono soggetti alle disposizioni del presente regolamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-33