Capo VI

Art. 35

Disposizioni per società cooperative

In vigore dal 2 ago 2001
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano altresì alle società cooperative ed alle altre aziende a carattere collettivo che preparano, commerciano, vendono e distribuiscono i prodotti disciplinati dal presente regolamento, anche esclusivamente per i propri soci.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-23;290#art-35

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