Art. 9
Acquisizione della documentazione
In vigore dal 17 set 2001
1. In caso di impossibilità alla ricezione diretta da parte degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera della documentazione di cui all', comma 2, ed all', la stessa è acquisita per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo del-l'Armatore della nave.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-9