Art. 12
Entrata in vigore
In vigore dal 17 set 2001
1. Il presente decreto entra in vigore novanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 4 aprile 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Veronesi, Ministro della sanità
Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 233
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-12