Art. 8
Dichiarazione marittima di sanità
In vigore dal 17 set 2001
1. Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione marittima di sanità, prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 106.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-8