Art. 8

Dichiarazione marittima di sanità

In vigore dal 17 set 2001
1. Durante la visita sanitaria a bordo ovvero, nel caso di concessione della libera pratica senza visita sanitaria a bordo, durante la sosta in porto e comunque non oltre le ventiquattro ore dall'arrivo della nave, il Comando di bordo deve provvedere a far pervenire all'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera la dichiarazione marittima di sanità, prevista dall'articolo 90 della legge 9 febbraio 1982, n. 106.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Dichiarazione marittima di sanità (Art. 8 Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.) — Testo vigente | Portale Normativo