Art. 7

T a r i f f e

In vigore dal 17 set 2001
1. Le spese inerenti alle operazioni per la concessione della libera pratica e fissate con decreto del Ministro della sanità sono a carico della nave, che vi provvede anche per il tramite del suo Agente raccomandatario marittimo. 2. La documentazione comprovante l'avvenuto pagamento deve essere rimessa non oltre le ventiquattro ore successive all'arrivo della nave all'Ufficio di sanità marittima, area e di frontiera. 3. Nessuna spesa è a carico della nave per i controlli e per il conseguente rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco, nei casi previsti dall', comma 2.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-7

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T a r i f f e (Art. 7 Regolamento concernente la concessione della libera pratica alle navi.) — Testo vigente | Portale Normativo