Art. 5

Uffici abilitati alla concessione della libera pratica e dell'autorizzazione sanitaria

In vigore dal 17 set 2001
1. Tutti gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della sanità e tutte le loro relative articolazioni territoriali sono abilitati a concedere la libera pratica, nonché ad esperire gli eventuali controlli sulle navi, i viaggiatori e le merci in arrivo da scali marittimi di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ai fini del rilascio dell'autorizzazione sanitaria allo sbarco. 2. Per facilitare il traffico marittimo e per consentire ogni economia di gestione, il rilascio della libera pratica senza visita sanitaria a bordo può essere, con apposito provvedimento, centralizzato a livello nazionale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-5

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