Art. 4

Concessione della libera pratica alle navi con visita sanitaria a bordo

In vigore dal 17 set 2001
1. La libera pratica con visita sanitaria a bordo è concessa alle navi di cui all', comma 3, ed all', comma 8. La libera pratica è attestata da apposita dichiarazione da rilasciare al Comando della nave anche per il tramite dell'Agente raccomandatario marittimo. Detta dichiarazione deve riportare l'indicazione della data a dell'ora della concessione della libera pratica. 2. Fatte salve intercorrenti situazioni igienico-sanitarie di particolare gravità o rilevanza epidemiologica sono consentiti la salita a bordo, ove necessario, del pilota del porto, l'attracco a banchina della nave e, previo consenso dell'Ufficio di sanità marittima, aerea e di frontiera rilasciante la libera pratica, la discesa a terra del pilota del porto, prima della visita sanitaria effettuata a bordo; prima della concessione della libera pratica non sono invece ammessi lo sbarco o la salita a bordo di altre persone e di merci e ogni altra operazione. 3. L'autorità marittima vigila sull'isolamento della nave di cui al comma 2 richiedendo, se del caso, al Prefetto territorialmente competente l'intervento delle Forze di polizia.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-04-04;232#art-4

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