Art. 7

In vigore dal 12 giu 2001
1. L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1o gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio dell'esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa e dalla relazione sulla gestione, è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 30 aprile dell'anno successivo o entro un termine maggiore, non superiore in ogni caso a sei mesi, quando particolari esigenze lo richiedono ed è trasmesso per l'approvazione, entro i successivi giorni venti, al Ministero delle politiche agricole e forestali e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. L'Istituto è assoggettato al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 3. L'Istituto è inserito nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di amministrazione e di contabilità.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-7

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Art. 7 Regolamento recante riordino dell'ISMEA e previsione del relativo statuto — Testo vigente | Portale Normativo