Art. 2
In vigore dal 12 giu 2001
1. L'Istituto, con riferimento all'attuazione delle politiche e dei programmi comunitari, nazionali e regionali, compresi quelli discendenti dalla programmazione negoziata, che investono il settore agricolo, delle foreste, della pesca, dell'acquacoltura e dell'alimentazione:
a) svolge, sulla base degli indirizzi del Ministro delle politiche agricole e forestali e di specifiche convenzioni, le funzioni riguardanti la rilevazione, l'elabarazione e la diffusione dei dati e delle informazioni che riguardano i mercati agricoli, forestali, ittici e alimentari, anche ai fini dell'attuazione degli adempimenti e degli obblighi derivanti dalla normativa comunitaria e dal Sistema statistico nazionale;
b) provvede, nel rispetto dei principi di sicurezza alimentare, della biodiversità e della ecocompatibilità, a supporti di ricerca, analisi e servizi informativi e per la commercializzazione, la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici ed alimentari;
c) svolge, nel rispetto della programmazione regionale, le funzioni di cui al decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché i compiti di organismo fondiario ai sensi dell'articolo 39 della legge 9 maggio 1975, n. 153; promuove e attua gli interventi di cui all', commi 3, 4 e 5 della legge 15 dicembre 1998, n. 441;
d) costituisce, ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole ed alle loro forme associative, volti a ridurre i rischi inerenti alle attività produttive di mercato, a favorire il ricambio generazionale, a contribuire alla trasparenza e alla mobilità del mercato fondiario rurale anche sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-2