Art. 6

In vigore dal 12 giu 2001
1. Costituiscono entrate dell'Istituto: a) le assegnazioni a carico del bilancio dello Stato; b) i finanziamenti dell'Unione europea; c) le rendite del proprio patrimonio; d) i corrispettivi per la cessione di servizi; e) gli eventuali altri contributi dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati; f) l'eventuale emissione di obbligazioni sui mercati italiani ed esteri sulla base delle disposizioni di cui alla legge 30 aprile 1999, n 130; g) i proventi conseguenti ad atti di liberalità. 2. L'Istituto, ai sensi dell', comma 5, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, utilizza il proprio patrimonio per costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria, assicurative e riassicurative, nonché concedere finanziamenti a favore di imprese agricole. 3. I contributi ordinari e straordinari previsti, alla data di entrata in vigore del presente statuto, nel bilancio preventivo dello Stato a favore dei due enti accorpati sono assegnati all'Istituto, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-6

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