Art. 9

In vigore dal 12 giu 2001
1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati: a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278; b) il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 31 marzo 2001 CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-9

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