Art. 9
In vigore dal 12 giu 2001
1. A far data dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1987, n. 278;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1982, n. 1168.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 marzo 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pecoraro Scanio, Ministro per le politiche agricole e forestali
Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica
Visto, il Guardasigilli: Fassino
Registrato alla Corte dei conti il 15 maggio 2001
Ufficio di controllo sui Ministeri delle attività produttive, registro n. 1, Politiche agricole e forestali, foglio n. 137
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-9