Art. 8

In vigore dal 12 giu 2001
1. Sono soggetti all'approvazione del Ministero delle politiche agricole e forestali i seguenti atti deliberativi: a) il regolamento di amministrazione e di contabilità; b) il bilancio annuale dell'Istituto; c) le proposte di modifica del presente statuto. 2. Le deliberazioni di cui al comma 1, lettere a) e b), divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il Ministero delle politiche agricole e forestali non ne disponga, con provvedimento motivato, l'annullamento per vizi di legittimità, o per ragioni attinenti al merito economico-finanziario, ovvero il rinvio all'Istituto per il riesame. Il Ministero delle politiche agricole e forestali può sospendere il suddetto termine per una sola volta e per un periodo di pari durata. Le delibere riesaminate dall'Istituto sono soggette unicamente a controllo di legittimità, limitatamente alle parti modificate. Le deliberazioni di cui alle lettere a) e b) sono approvate di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-8

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