Art. 5
In vigore dal 12 giu 2001
1. I rapporti di lavoro dei dipendenti dell'Istituto sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V, del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa.
2. L'Istituto, ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile, succede nei rapporti di lavoro dei dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina. Tale personale mantiene l'anzianità maturata e il trattamento economico acquisito.
3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, al personale della Cassa per la formazione della proprietà contadina si applicano, per la mobilità del pubblico impiego, gli articoli 33, 35 e 35-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Salvo quanto disposto dal comma 3, il personale di ruolo della Cassa per la formazione della proprietà contadina, in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, è inquadrato nell'ISMEA.
5. Per gli adempimenti di cui al comma 4, l'Amministrazione si avvale di una commissione tecnica di inquadramento, nominata con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e composta da:
a) un rappresentante ISMEA, con funzioni di presidente;
b) un rappresentante della Presidenza del Consiglio del Ministri, Dipartimento della funzione pubblica;
c) un rappresentante del Ministero delle politiche agricole e forestali;
d) un rappresentante del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
6. Nel termine di novanta giorni dalla nomina, la Commissione si pronuncia sulla corrispondenza tra i livelli dell'ISMEA e le aree Cassa, sull'identificazione concreta dei singoli profili professionali e su ogni altra questione attinente le operazioni di inquadramento. L'inquadramento è disposto dal Consiglio di amministrazione previa consultazione delle organizzazioni sindacali.
7. La Commissione ha altresì il compito di elaborare un programma di attività di formazione e di aggiornamento del personale di cui al comma 4.
8. Ai dipendenti della Cassa per la formazione della proprietà contadina, provenienti dai ruoli del Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente al trattamento di fine servizio e pensionistico continua ad applicarsi la disciplina di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1993, n. 104.
9. Entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente statuto deve essere adottato il regolamento di organizzazione e funzionamento, che dovrà prevedere, oltre la direzione generale, gli uffici dirigenziali nel numero massimo di dodici, ivi compresi l'ufficio per lo svolgimento delle funzioni di cui all', comma 1, lettera c), e l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonché l'istituzione di un sistema di controlli interni coerente con i principi fissati dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-31;200#art-5