Capo III

Art. 18

Conferimento dei posti

In vigore dal 27 giu 2001
1. Il direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva. 2. La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 3. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini. 4. Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 5. La graduatoria di merito è approvata con provvedimento del direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'azienda ospedaliera, ed è immediatamente efficace. 6. La graduatoria del concorso è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. 7. La graduatoria degli idonei rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito ovvero di posti della stessa categoria e profilo professionale che successivamente ed entro tale termine dovessero rendersi disponibili. In tale seconda ipotesi la utilizzazione avviene nel rispetto del principio dell'adeguato accesso dall'esterno, garantendo, a tal fine, la prevista percentuale di posti per gli idonei utilmente collocati nella graduatoria. È vietata l'utilizzazione della graduatoria per la copertura dei posti istituiti successivamente alla data di indizione del concorso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-18

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo