Titolo I›Capo I
Art. 5
Esclusione dai concorsi
In vigore dal 27 giu 2001
1. L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-5