Art. 5 · Esclusione dai concorsi
Titolo ICapo I

Art. 5

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Esclusione dai concorsi

In vigore dal 27 giu 2001
1. L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera, da notificarsi entro trenta giorni dalla esecutività della relativa decisione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-5