Titolo IIICapo I

Art. 23

Assunzione per i profili professionali della categoria "A"

In vigore dal 27 giu 2001
Assunzione per i profili professionali della categoria "A" 1. Per il personale appartenente ai profili professionali della categoria "A" per i quali è richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, l'assunzione in servizio avviene per pubblica selezione ai sensi delle disposizioni di cui al capo III del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, intendendosi attribuite al Direttore generale dell'unità sanitaria locale o dell'Azienda ospedaliera le competenze degli organi centrali dello Stato.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-23

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