Titolo II
Art. 21
Valutazione servizi e titoli equiparabili
In vigore dal 27 giu 2001
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli , commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-21