Titolo II

Art. 21

Valutazione servizi e titoli equiparabili

In vigore dal 27 giu 2001
1. I servizi e i titoli acquisiti presso gli istituti, enti ed istituzioni private di cui agli , commi 12 e 13, e 15-undecies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie, secondo quanto disposto dagli del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. 2. I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi prestati presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza. 3. Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-27;220#art-21

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo